venerdì 22 agosto 2008

I diritti all’astensione dal lavoro per maternita’ ....sono anche per il papa’

Secondo il Decreto Lgs. n° 151 del 26/03/2001 - c.d. Testo Unico sulla maternità - il congedo di maternità si compone di 5 mesi, ossia l’interdizione al lavoro opera per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi alla nascita del bambino, durante il quale il divieto di lavoro è assoluto.

Esiste tuttavia la possibilità per la lavoratrice, qualora le sue condizioni fisiche, accertate da un medico del SSN, lo permettano, di potere lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza e quindi assentarsi 1 mese prima del parto, allungando a 4 mesi l’assenza dopo lo stesso (c.d. flessibilità).
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di congedo non goduti potranno essere recuperati dopo la nascita del bambino, in modo da garantire alla lavoratrice un riposo comunque non inferiore ai 5 mesi. Se il figlio nato prematuro ha necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, pubblica o privata, la madre ha diritto alla sospensione temporanea del congedo di maternità. In questo caso il congedo obbligatorio post-partum, comprensivo del residuo periodo ante-partum non goduto, andrà a decorrere dalla data dell'effettivo rientro a casa del figlio. Durante il periodo di sospensione temporanea del congedo di maternità la lavoratrice può fruire dei riposi giornalieri per allattamento.
Il congedo di maternità è calcolato utile a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità e ai fini previdenziali. Viene considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.
Nell’ipotesi di adozione, il congedo spetta solamente per i 3 mesi successivi all’entrata in famiglia del bambino qualora di età inferiore ai 6 anni.
E’ interessante notare che la legge prevede la fruizione di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, in alternativa alla madre, anche per il padre lavoratore (c.d. congedo di paternità) nelle seguenti ipotesi:
1. abbandono del bambino da parte della madre;
2. morte o grave invalidità della madre;
3. affidamento esclusivo dal bambino al padre.

Per quanto riguarda il trattamento economico spettante alla lavoratrice durante questo periodo di astensione obbligatoria, l’importo dovuto risulta essere pari all’80% della retribuzione normalmente percepita (si considera la retribuzione media giornaliera) e viene corrisposto dall’INPS, anche se materialmente anticipato dal datore di lavoro. Quasi tutti i contratti collettivi, prevedono tuttavia una integrazione del 20% rimanente a carico del datore di lavoro, in modo tale che la lavoratrice non subisca penalizzazioni economiche.
In caso di adozione. di affidamento preadottivo o temporaneo la normativa offre ampia tutela ai genitori adottivi.
Anche la lavoratrice che adotta un bambino oppure ottiene l'affidamento preadottivo o temporaneo, ha diritto all'astensione dal lavoro.
Per la Finanziaria 2008 il congedo di maternità in caso di adozione di minore spetta ora per un periodo massimo di cinque mesi in caso di adozione nazionale durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, mentre in caso di adozione internazionale. il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Nel caso di affidamento di minore, è previsto che il congedo possa essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, ma per un periodo massimo di tre mesi.

Per usufruire del congedo l’ interessato deve presentare al proprio datore di lavoro , in caso di dipendenza privata anche all' Inps, la domanda corredata dal certificato di nascita del bambino,e in caso di adozione o affidamento,la copia del provvedimento dell'Autorità giudiziaria che ha disposto l'adozione o l'affidamento, idonea documentazione attestante l'ingresso del bambino in famiglia (dichiarazione dell'Istituto pubblico o privato da cui il bambino o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/1968) e in caso di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali certificazione da parte dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

Per avere il testo completo del Decreto Legge N° 151 , cliccare il titolo del post

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